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Comunicazione vendita diretta al dettaglio da parte di imprenditori agricoli

Ultimo Aggiornamento: 09/07/2012

Gli agricoltori che desiderano richiedere l'autorizzazionealla vendita di prodotti coltivati, devono avere i seguenti requisiti.
Requisiti
Essere imprenditore agricolo.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimoni rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotto dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
    Documentazione
  • Comunicazione come da fac-simile allegato
  • Iscrizione nella sezione speciale registro delle imprese (art. 8, legge n. 580/93)
  • Autocertificazione antimafia (solo in caso di società. Una dichiarazione per ogni socio)
  • Copia della notifica ai fini della registrazione ai sensi articolo 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008 da presentare al Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl

    L'attività di vendita può essere iniziata decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

    Normativa
    Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
    Dove rivolgersi
    Ufficio Commercio in Sede Fissa
    Indirizzo:Via Emilia San Pietro, 12 42121 Reggio nell'Emilia  
    Orario: Mattino: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
    Pomeriggio: martedì dalle 15.00 alle 17.00
    Gli altri giorni si riceve su appuntamento
    Tel:0522 456450
    Fax:0522 456558