In quali casi occorre presentare la dichiarazione
La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, che si trovano nel territorio del Comune, per i quali, nel corso dell'anno 2011, si sono verificate modifiche riguardanti chi deve pagare l'ICI oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.
Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI dall'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:
1) atti di compravendita;
2) atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;
3) atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie:
assegnazione divisionale a conto di futura divisione
conferma (quando previsto da leggi speciali)
cessioni di beni ai creditori
cessione di diritti reali a titolo gratuito
convenzioni matrimoniali
costituzione di diritti reali a titolo gratuito
costituzione di fondazione
costituzione di fondo patrimoniale
divisioni
donazioni
permuta
prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile
quietanza con trasferimento di proprietà
retrocessione
ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile
riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile
rinunzia di legato
acquisto di legato
costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI 2010 qualora gli immobili abbiano subito variazioni e rientrino nelle segueti fattispecie:
5) immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
6) immobili oggetto di locazione finanziaria;
7) immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;
8) atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;
9) variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;
10) terreno agricolo divenuta area fabbricabile e viceversa;
11) area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato;
12) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
13) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure soggetto a variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
14) immobile concessio in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
15) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
16) l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
17) fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
18) immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D. interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
19) immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione in catasto ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (Doc-Fa);
20) immobile oggetto di riunione d'usufrutto;
21) immobile oggetto di estinzione del diritto di enfiteusi o superficie;
22) immobile di interesse storico o artistico;
23) parti comuni dell'edificio indicate nell'art, 1117, n° 2 del codice civile accatastate in via autonoma;
24) immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n° 427 (multiproprietà);
25) immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
26) acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge;
27) immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
28) immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.
Chi deve presentare la dichiarazione
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso del 2011 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste l'obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Per tutte gli altri casi che hanno comportato modifiche alla determinazione dell'imposta e per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo, soggetto tenuto alla presentazione è sempre il sggetto passivo dell'imposta.
Quando va presentata la dichiarazione
La dichiarazione dovrà essere presentata al Servizio Tributi – Ufficio ICI del Comune di Reggio nell’Emilia entro il 30 giugno 2012, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011, utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio e distribuiti gratuitamente. Il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008 e successivi è stato approvato dal Ministero con decreto del 12/05/2009, i modelli in distribuzione gratuita sono disponibili presso l'Ufficio ICI, può essere utilizzato il modello scaricabile da questo sito o dal sito del Ministero delle Finanze.
Normativa
L'articolo 10, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992.
Dove rivolgersi
Ufficio gestione tributi comunali
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| Indirizzo: | Piazza C. Prampolini, 3 42121 Reggio nell'Emilia
Galleria Santa Maria, 1 Terzo Piano
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| Orario: | Dal lunedì al sabato dalla 9.00 alle 12.30;
martedì dalle 15.00 alle 17.00;
giovedì pomeriggio si riceve solo per appuntamento |
| Tel: | numero verde: 800506828;
0522456968; 0522456839; 0522585127 |
| Fax: | 0522 456972 |
| E-mail: | gestione.tributi@municipio.re.it
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