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Imposta sulla pubblicità

Ultimo Aggiornamento: 08/10/2012

Chi diffonde messaggi pubblicitari, visivi od acustici, riconducibili ad attività economiche (anche occasionali) in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, è tenuto al pagamento dell'imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione.
L’imposta si determina in base alle caratteristiche, all’ubicazione, alle dimensioni (in mq.) ed al periodo di esposizione della pubblicità che si intende realizzare.
L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dal munirsi preventivamente di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti dalle norme e dai regolamenti in materia di pubblicità.
Nello specifico caso di pubblicità temporanea soggetta ad autorizzazione e imposta la dichiarazione è insita nella richiesta di autorizzazione medesima (vedi fax-simile allegato).

Divieti e limitazioni
  • Non è consentito esporre o affiggere materiale pubblicitario su muri, alberi, recinzioni, ecc e su spazi riservati alle pubbliche affissioni.
  • La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana .
  • Fa eccezione il cosiddetto "volantinaggio porta a porta" eseguito nelle cassette postali o, con deposito del materiale negli esercizi pubblici (bar, negozi, mense, uffici ecc.) ad esclusiva disposizione dell’utenza.
  • Tale forma di di volantinaggio, finalizzata ad uso personale dell’interessato, non è assoggettabile ad imposta.
  • La pubblicità sonora non è consentita nel territorio del Comune di Reggio Emilia salvo casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta, e per tempi ed orari limitati.
  • La pubblicità sonora è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

Documentazione
Nella dichiarazione, ai fini del pagamento dell’imposta è necessario specificare:
  • ragione sociale, sede, attività, numero di codice fiscale e partita IVA del denunciante;
  • caratteristiche della pubblicità con particolare riferimento a dimensioni, luminosità, ubicazione e durata dell’esposizione della pubblicità.

Per la pubblicità fatta tramite automezzi, oltre agli elementi sopra elencati, è indispensabile il numero di targa e la portata.
Nel caso di pubblicità temporanea soggetta ad autorizzazione i dati di cui alla lettera a) sono da riportare solo nella richiesta di autorizzazione stessa (vedi modulistica).

Scadenze e termini
Le dichiarazioni relative a esposizioni permanenti non devono essere ripetute alla scadenza annuale.
Esse si intendono automaticamente rinnovate di anno in anno con il semplice pagamento dell’imposta entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Se sussistono variazioni o cessazioni di tale pubblicità, le relative denunce, ai fini della loro validità, devono essere prodotte entro il termine del 31 gennaio dell’anno di imposizione.

Pagamento dell’imposta
  • Deve essere contestuale alla presentazione della dichiarazione in tutti i casi di "inizio della pubblicità", sia essa temporanea o permanente;
  • Entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, mediante apposito bollettino di conto corrente postale n. 10284420 intestato a Comune di Reggio Emilia - Servizio Tesoreria - Imposta Pubblicità, in tutti i casi di “rinnovo annuale” di pubblicità permanente precedentemente denunciata.
  • Tramite bonifico (mediante la propria banca) su ccp 1005651979 (IBAN: IT48W 07601 12800 001005651979) intestato a Comune di Reggio Emilia - Servizio Tesoreria - Imposta Pubblicità.
    Poiché l’invio del bollettino è un servizio del Comune ma non un obbligo, l’Ufficio non risponde dell’eventuale mancato recapito postale.
I contribuenti sono quindi invitati, nel caso in cui non lo ricevano tramite posta, a richiederne copia entro il termine previsto.

Pubblicità con superficie inferiore a 300 cm quadrati
Non sono assoggettabili ad imposta i mezzi pubblicitari che non superino la superficie di 300 cm quadrati (per esempio cm 30 x 10, 20 x 15, ecc…)

Pubblicità tramite locandine
Per le locandine da esporre a cura degli interessati nelle vetrine dei negozi o all’inteno dei pubblici esercizi è necessario recarsi, con le locandine stesse, all’ufficio Pubblicità per la presentazione della relativa dichiarazione. Le locandine verranno timbrate dall’Ufficio con apposito contrassegno nel quale son indicate le date di inizio e scadenza dell’esposizione.

Insegne d’esercizio (definizione, criteri di valutazione e modalità di esenzione)
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Pubblicità sui veicoli (modalità di esenzione per veicoli adibiti ai trasporti aziendali)
L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
Non è dovuta altresì per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
Per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l’esenzione si estende anche all’indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.

Cartelli vendesi/affittasi
Sono esenti dall’imposta i cartelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e riguardanti la locazione (affitto) o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi.
Sono, invece, soggetti all’imposta sulla pubblicità i cartelli esposti in altra sede o superiori a 300 cm quadrati.

Normativa
Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
Regolamento comunale per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (delibera Consiglio Comunale n.173/5 del 10.01.2003) e successive modificazioni
Dove rivolgersi
Ufficio Imposta Pubblicità
Indirizzo:Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio nell'Emilia  
Orario: Mattino: dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
Pomeriggio: martedì dalle 15.00 alle 17.00
Tel:0522 456460; 456145
Fax:0522 456558