Comune di Reggio Emilia
Martedì, 9 Febbraio 2010

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Trattino rosso Elenco delle esenzioni 2008/2009 - 2^FASE

In deroga alle limitazioni valide dal 07/01/2009 al 31/03/09, è consentita la circolazione, tra gli altri (vd. elenco dettagliato sottostante) ai veicoli condotti da ultrasessantacinquenni purché proprietari del veicolo o suoi famigliari; ai veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari; ai veicoli elettrici ed ibridi, a gas metano, GPL, taxi e bus; agli autoveicoli (catalizzati e non catalizzati) con almeno tre persone a bordo (se omologati a quattro o più posti) e con due persone a bordo (se omologati a due posti).

per caratteristiche dei veicoli
1) veicoli elettrici e ibridi e veicoli con emissioni inquinanti nulle;
2) veicoli alimentati a gas metano e GPL;
3) veicoli dotati di filtro antiparticolato (Fap) omologati, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione;
4) auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti e con 2 persone se omologati a 2 posti;
5) veicoli in servizio complementare al trasporto pubblico (car sharing), ovvero veicoli in prenotazione con utilizzo da parte di più persone;

per servizi pubblici o di pubblica utilità
6) veicoli adibiti al trasporto pubblico, quali bus – taxi – autonoleggio con conducente, nonché veicoli al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate;
7) veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, veicoli utilizzati per la pulizia strade e la raccolta dei rifiuti, veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica, compresi i veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, nonché veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, purché l’attività sia attestata dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio;
8) veicoli con targa di riconoscimento c.c. o c.d.;
9) veicoli di proprietà o nella disponibilità delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
10) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

per attività socio-sanitarie
11) veicoli a servizio degli invalidi, in possesso del contrassegno di cui al d.p.r. 16.12.92 n. 495;
12) veicoli utilizzati dai medici, in visita domiciliare urgente, esclusivamente nel tragitto casa – ambulatorio – paziente e veicoli di servizio della ausl ed arpa, nonché veicoli utilizzati da veterinari, per chiamate d’urgenza;
13) veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell’azienda ospedaliera o strutture sanitarie equivalenti che, per motivi di urgenza a seguito di chiamata di reperibilità, devono raggiungere gli ospedali e/o le strutture sanitarie succitate;
14) veicoli di personale sanitario e di vigilanza e controllo ambientale, in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dalla struttura di appartenenza;
15) veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura di appartenenza;
16) veicoli per il trasporto di persone soggette a visite mediche, a trattamenti psicoterapeutici, a ricoveri e/o trattamenti sanitari e/o riabilitativi, programmati e/o continuativi, attestati da certificato o prenotazione della prestazione (se la patologia non consente l’utilizzo dei veicoli adibiti a trasporto pubblico);

per attività di servizio e produttive
17) veicoli diretti all’ispettorato di motorizzazione civile e/o officine autorizzate per effettuare collaudi e revisioni programmati;
18) veicoli di artigiani di aziende o enti pubblici o organi decentrati dello stato, muniti di contrassegno aziendale, se non facilmente riconoscibili, adibiti a servizi di pronto intervento e manutenzione d’emergenza;
19) veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso enti pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine, in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa - lavoro. la deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta disponibilità o reperibilità, per chiamate d’urgenza. i lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell'attività svolta, attestante la tipologia e/o l’articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l'autocertificazione. non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa - lavoro inferiori a cinque chilometri;
20) veicoli diretti o provenienti dagli alberghi della città, se i conducenti sono muniti di prenotazione o fattura dell’avvenuto pagamento dell’albergo;
21) veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata dalla scuola o di autocertificazione, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini;
22) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, carburanti, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
23) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
24) veicoli degli ambulanti in sede fissa diretti ai mercati del centro o da essi provenienti e ambulanti itineranti muniti di licenza;
25) macchine operatrici e macchine agricole, esclusivamente per le operazioni cui sono preposte e per i necessari trasferimenti;
26) veicoli di cortei nuziali o di cortei e trasporti funebri;
27) veicoli per consegna pasti alle mense aziendali, scolastiche e ospedaliere;
28) autocarri di categoria n2 e n3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti;
29) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada, iscritti in uno dei seguenti registri: asi, storico lancia, italiano fiat, italiano alfa romeo, storico fmi, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

per conducenti
30) veicoli condotti da persone di età superiore ai 65 anni, purchè proprietari del veicolo condotto.

Vai alla pagina delle Limitazioni alla circolazione 2008/2009.

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