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Venerdì, 10 Settembre 2010

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Freccia Permesso massimo di due anni

I lavoratori dipendenti possono fruire a diverso titolo di permessi per l'assistenza a familiari disabili. In particolare, possono fruire del congedo straordinario istituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 per l'assistenza a persone in situazione di disabilità grave, per una durata massima di due anni da computarsi nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Durante tale periodo spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita con un massimo di 32.766 euro, oltre al relativo accredito contributivo figurativo, per un importo complessivo massimo pari, per l'anno 2010, a 43.579,06 euro. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, ponendo quindi l'indennità a carico dell'Inps – anche se il lavoratore del settore privato è iscritto a un altro ente previdenziale – come chiarito dall'Inps con il messaggio 17899 del 6 luglio 2010 ( si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 luglio).
L'estensione del diritto
Fermo restando che l'attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti indicati dalla legge 104/92, la legge finanziaria del 2004 ha soppresso l'obbligo di far trascorrere cinque anni dalla dichiarazione di inabilità alla richiesta del congedo.
La materia è, ora, disciplinata, dal comma 5, articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 sul quale è, peraltro, intervenuta più volte la Corte costituzionale che ha via via esteso il novero dei soggetti che possono chiedere il congedo straordinario. Originariamente era la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con handicap in situazione di gravità. La Corte costituzionale, con la sentenza 233/ 2005, ha dichiarato l'illegittimità del citato comma, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Successivamente, con la sentenza 158/2007 la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede il diritto, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità». Infine, con la sentenza 19 del 2009 la Corte ha sancito il diritto al congedo anche per il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Oggi possono chiedere il congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: 1?) coniuge convivente della persona gravemente disabile 2?) genitori, naturali o adottivi e affidatari; 3?)fratelliosorelle–alternativamente – conviventi con il soggettoportatore dihandicapgrave; 4?) figlio convivente con la persona gravemente disabile.
L'Inps, con il messaggio 22912/2007, ha chiarito che un genitore può fruire dell'astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per lo stesso figlio.
Nel rispondere all'interpello 31/2010 il ministero del Lavoro ha ritenuto che non si possa escludere a priori il diritto al congedo straordinario qualora la persona disabile presti attività lavorativa perché l'assistenza si può sostanziare anche in attività collaterali quali l'accompagnamento al lavoro o il disbrigo di pratiche per conto dell'assistito.
(Il Sole 24 Ore del 12-07-2010)

    ultimo aggiornamento: 07/28/2010


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